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Legge 28 dicembre 2015, n. 220

Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo

  • Articolo 2 Disciplina della governance della Rai-Radiotelevisione italiana Spa

    …..

    2. La Rai-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della Rai-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.

    ………

  • Articolo 3 Attività gestionale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa

    ………………..

    2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

  • Articolo 4 Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo

    ………….

    2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    b) previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

    c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;

    d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;

    e) indicazione espressa delle norme abrogate.

    3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

    4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  • Articolo 5 Disposizioni transitorie e finali

    1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

    3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

    4. L'adeguamento dello statuto della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto dal presente articolo.

    5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.

    6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.