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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017

Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione

  • IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    su proposta del

    MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    di concerto con

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni»;

    Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»;

    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;

    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

    Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;

    Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed in particolare gli articoli 7, 45, 47 e 49;

    Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

    Visti in particolare i commi 1-bis, del citato art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ai sensi del quale «L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo»;

    1-quinquies, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

    è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale»; 1-septies, ai sensi del quale «Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-quinquies, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;

    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

    Considerata la necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

    Considerati gli esiti della consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220 e art. 49, comma 1-bis, del citato testo unico;

    Vista la deliberazione preliminare adottata con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 10 marzo 2017;

    Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 11 aprile 2017;

    Vista la deliberazione definitiva adottata con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 aprile 2017;

    Decreta:

    Art. 1

    1. Ai sensi degli articoli 45, comma 1, e 49, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è concesso in esclusiva alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite dall'annesso schema di convenzione, l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017.

    2. E' approvato l'annesso schema di convenzione da stipularsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1-septies, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

    Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 28 aprile 2017

    Il Presidente del Consiglio dei ministri

    Gentiloni Silveri

    Il Ministro dello sviluppo economico

    Calenda

    Il Ministro dell'economia e delle finanze

    Padoan

    Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017

    Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425

    Allegato

    Schema di Convenzione fra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

    Premesso

    che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito «TUSMAR») alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. fino

    al 29 aprile 2017;

    che sussiste la necessità, ai sensi dell'artico 45, comma 1, ultimo periodo del TUSMAR, in cui si riconosce l'unicità della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. nel ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di rinnovare la predetta concessione e annessa convenzione di durata decennale, tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., con sede in Roma, legalmente rappresentata da (di seguito «RAI» o «società concessionaria»)

    tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

    Art. 1.

    Oggetto della concessione e definizione della missione di servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale

    1. La concessione ha per oggetto il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale da intendersi come servizio di interesse generale, consistente nell'attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti audiovisivi e multimediali diretti, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, a garantire un'informazione completa e imparziale, nonché a favorire l'istruzione, la crescita civile, la facoltà di giudizio e di critica, il progresso e la coesione sociale, promuovere la lingua italiana, la cultura, la creatività e l'educazione ambientale, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale.

    2. Il servizio pubblico è affidato in esclusiva per concessione alla RAI, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del TUSMAR, che lo svolge alle condizioni e con le modalità di cui al presente atto e in conformità alle previsioni contenute nel contratto nazionale di servizio di durata quinquennale, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e

    gli obblighi della società concessionaria.

    3. La concessione comprende:

    a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi e i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione;

    b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia sul territorio nazionale che all'estero, nel rispetto degli accordi internazionali recepiti dall'Italia, degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI.

    c) la trasmissione, mediante altre piattaforme distributive, di contenuti audiovisivi e multimediali.

    4. L'informazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica, anche attraverso l'apertura alle diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose e alle tendenze di natura generazionale.

    5. La società concessionaria ispira la propria azione a principi di trasparenza, secondo quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, efficacia, efficienza e competitività e deve predisporre un piano industriale, un modello organizzativo e un piano editoriale coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico, che può prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e abbia come obiettivo anche l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e la valorizzazione delle risorse interne.

    6. La società concessionaria è garante della qualità dell'informazione, anche con riferimento alle relative fonti, in tutti i generi della programmazione, secondo i principi di pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità e indipendenza.

    La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della deontologia professionale dei giornalisti.

    7. L'informazione diffusa dalla società concessionaria su tutte le piattaforme distributive deve garantire un uso più efficiente delle risorse, attraverso un piano di riorganizzazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche. Tale informazione deve altresì garantire:

    a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire ai cittadini informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni;

    b) la trasmissione quotidiana di informazione via televisione, radio, nonché mediante le altre piattaforme distributive, secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio;

    c) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e altre piattaforme distributive, secondo le modalità definite nel contratto nazionale di servizio;

    d) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

    e) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

    f) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

    Art. 2.

    Durata

    1. La convenzione, al pari della concessione, ha durata di anni dieci e produce i suoi effetti a far data dal 30 aprile 2017.

    Art. 3.

    Obblighi del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e modalità di esercizio

    1. La società concessionaria deve garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, svolgendolo in conformità a quanto stabilito dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 45, comma 2, del TUSMAR. In particolare, si impegna espressamente a garantire:

    a) la diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio della società concessionaria assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo e via satellite. Se per l'accesso alla programmazione fosse necessaria una scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. La programmazione in live streaming dovrà essere fruibile anche sulla piattaforma IP;

    b) un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, anche al fine di una loro valorizzazione sui mercati esteri. Il contratto nazionale di servizio definisce durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale negoziabili dalla società concessionaria;

    c) il sostegno alla creatività, all'innovazione ed alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e formati di qualità, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali;

    d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali; tale numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffusione dei contenuti audiovisivi suddetti dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi;

    e) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

    f) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione dei contenuti e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale nonché di programmi specifici;

    g) la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il contratto di servizio definisce le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle relative aree di appartenenza, delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482;

    h) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali;

    i) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

    l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi;

    m) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini;

    n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

    o) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali e produttive del territorio;

    p) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell'art. 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18;

    q) la valorizzazione dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

    r) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di servizio in coerenza con la normativa vigente;

    s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

    t) la promozione dell'innovazione tecnologica e dell'educazione digitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino i cittadini alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali;

    u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia mediante un canale dedicato sul digitale terrestre, sia riservando nel palinsesto delle reti generaliste adeguati spazi e contenitori giornalistici all'informazione sulle attività delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell'Unione europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile;

    v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel rispetto della dignità culturale e professionale delle donne;

    z) l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, trasmessi dalla società concessionaria attraverso un ampliamento delle audiodescrizioni.

    2. Ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettera a) è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico entro tre anni dall'entrata in vigore della concessione.

    3. La società concessionaria, fatte salve le misure di cui al comma 1, lettera p), è tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine nel contratto nazionale di servizio di cui al successivo art. 6 sono disciplinate le modalità di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento all'uopo predisposto dalla concessionaria.

    Art. 4.

    Infrastruttura e impianti

    1. La RAI ha l'obbligo di operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché di assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

    2. La RAI potrà utilizzare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, gli esistenti mezzi trasmissivi dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreché tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio pubblico, alle condizioni concordate con i gestori dei servizi stessi.

    3. Per gli sviluppi a più lungo termine può essere prevista la realizzazione di impianti comuni con gli altri operatori televisivi e di telecomunicazioni.

    4. Le modalità d'uso degli impianti di cui al comma 3 dovranno essere conformi ai piani tecnici predisposti dalla RAI, anche tramite la partecipata Rai Way, di intesa con gli altri gestori interessati e approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

    5. I canoni relativi all'utilizzazione degli impianti saranno stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in rapporto al costo degli impianti stessi e in analogia con quanto previsto per i titolari di autorizzazione per la fornitura delle reti.

    6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio.

    7. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del TUSMAR, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

    8. Il Ministero dello sviluppo economico provvede in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 entro sessanta giorni dalla richiesta.

    9. La Rai nonché la propria partecipata Rai Way possono richiedere alle amministrazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, per la costruzione e modifica degli impianti di diffusione e di collegamento e le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

    Art. 5.

    Controlli e collaudi

    1. La società concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero dello sviluppo economico incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.

    Art. 6.

    Contratti di servizio

    1. Il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, stipula con la società concessionaria un contratto nazionale di servizio e rilascia l'intesa ai fini della stipula dei contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.

    2. Il contratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine per l'espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

    3. I contratti di servizio di cui al comma 1 avranno una durata quinquennale e saranno rinnovati ogni cinque anni.

    4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro dello sviluppo economico, prima del rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

    5. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4.

    6. Il contratto nazionale di servizio disciplina in particolare gli aspetti relativi agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo.

    Art. 7.

    Capacità trasmissiva

    1. Per l'esercizio del servizio pubblico, il Ministero dello sviluppo economico assegna alla società concessionaria la capacità trasmissiva necessaria, anche al fine di consentire la diffusione dei contenuti di fornitori in ambito locale e nazionale, secondo quanto previsto dal contratto nazionale di servizio di cui all'art. 6.

    2. La società concessionaria, a richiesta del Ministero dello sviluppo economico, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti relativi all'utilizzo della capacità trasmissiva e alla sua pianificazione, secondo modalità da stabilirsi nel contratto nazionale di servizio.

    Art. 8.

    Obbligo di continuità del servizio

    1. La società concessionaria deve garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento.

    2. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.

    Art. 9.

    Pubblicità

    1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della società concessionaria del servizio pubblico avviene nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR.

    2. Al fine di garantire il corretto assetto concorrenziale, la società concessionaria provvede a stipulare i contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di leale concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Le competenti autorità di settore verificano su base annuale il rispetto dei principi suddetti e del corretto assetto del mercato.

    Art. 10.

    Tutela dei minori

    1. La società concessionaria si impegna a rispettare, nella programmazione radiofonica e televisiva e multimediale e nella diffusione di contenuti audiovisivi mediante le altre piattaforme distributive, le disposizioni a tutela dei minori contenute nell'art. 34 del TUSMAR.

    Art. 11.

    Limiti allo svolgimento di attività commerciali ed editoriali non rientranti nel servizio pubblico

    1. Alla società concessionaria è consentito, nei limiti di quanto disposto dall'art. 45, comma 5, del TUSMAR lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

    2. Le attività di cui al comma 1 non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

    3. La società concessionaria non può assumere altre attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

    4. Le attività di cui al comma 1 devono essere remunerate esclusivamente con ricavi diversi dal canone di abbonamento e sono assoggettate a contabilità separata, nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

    Art. 12.

    Vigilanza e controllo

    1. La vigilanza sugli obblighi derivanti alla società concessionaria del servizio pubblico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze.

    2. La società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale da' altresì conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza e della corporate reputation della società concessionaria.

    Art. 13.

    Finanziamento del servizio pubblico

    1. Il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto dal versamento, di una quota del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni, che dovrà assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa vigente, dalla presente convenzione e dal contratto nazionale di servizio.

    2. Ai fini di una corretta individuazione dei costi rilevanti anche per la determinazione annuale dell'ammontare del canone di abbonamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del TUSMAR, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le rispettive competenze, verificano annualmente la realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, l'attuazione del piano editoriale, il rispetto delle norme in materia di affollamento pubblicitario, nonché la distribuzione fra i canali trasmissivi dei messaggi pubblicitari e la corretta imputazione dei costi secondo quanto previsto dal successivo art. 14, da parte della società concessionaria.

    3. La società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2.

    4. La quota del canone di abbonamento riversata alla società concessionaria è in ogni caso utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico affidati con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Resta ferma la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni.

    Art. 14.

    Contabilità separata

    1. In conformità con quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.

    2. La contabilità separata di cui al comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52». All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV del citato testo unico.

    3. E' fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del TUSMAR.

    Art. 15.

    Penali

    1. La società concessionaria, in caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato, salvo che il ritardo derivi da cause ad essa non imputabili, sarà assoggettata al pagamento di una penale.

    2. L'ammontare della penale di cui al comma precedente non potrà essere superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% è elevata al 5% in ragione d'anno.

    3. Qualora il ritardo superi l'anno, alla società concessionaria viene applicata una penale pari a 10%.

    4. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della concessionaria del servizio pubblico previsti dalla presente convenzione, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia e dal contratto nazionale di servizio, che non comportino una penale più grave, il Ministero dello sviluppo economico, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa una penale, definita con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalità.

    5. Le penali di cui ai commi precedenti non esonerano la società concessionaria da una eventuale responsabilità verso terzi.

    Art. 16.

    Decadenza

    1. In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, con la medesima procedura prevista per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dall'art. 49, comma 1-quinquies del TUSMAR, può essere disposta la decadenza dalla concessione.

    2. In caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale secondo quanto stabilito dal contratto nazionale di servizio.

    Art. 17.

    Fonti legislative e regolamentari

    1. La società concessionaria deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal contratto nazionale di servizio, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché del diritto dell'Unione europea, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.