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Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014. (Documento 4).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2014).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte,

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";

e) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni";

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. l, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

g) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione";

h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

i) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario ";

l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

m) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale ";

n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante "Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1";

p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante "Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali";

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale, organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione regionale Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma l, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni interessate dalla presente delibera trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale o che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o europeo tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:

a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle Regioni Abruzzo e Piemonte, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali regionali)

1. La Rai organizza e trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, su rete locale nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali regionali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della regione, e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11 Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Nelle regioni di cui al comma l, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

Articolo 9

(Confronti tra candidati Presidente della Regione)

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso nelle regioni Piemonte e Abruzzo è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

Articolo 11

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

Articolo 13

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo l, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.