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Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale 1

1 Testo approvato dalla Corte costituzionale il 27 novembre 1962 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 15 dicembre 1962 (edizione speciale).
  • TITOLO I - Disposizioni Generali
    CAPO I - Della integrazione della Corte Costituzionale nei giudizi di accusa
    Articolo 1

    Il Presidente della Corte Costituzionale, ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati l'elenco delle persone, tra le quali in caso di necessità dovranno essere sorteggiati coloro che eserciteranno le funzioni di giudici aggregati nei giudizi di accusa, invita le persone comprese nell'elenco a documentare il possesso dei requisiti per la loro eleggibilità.

    Per la verifica dei requisiti di tali persone, la Corte è convocata nelle forme previste dall'art. 5 del regolamento generale approvato il 22 aprile 1958 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 3 maggio 1958 (edizione speciale).

  • Articolo 2

    Qualora la Corte abbia ragione di ritenere che per taluna delle persone comprese nell'elenco sussistano motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente ne dà immediata notizia all'interessato, il quale, entro i venti giorni successivi, può prendere visione dei documenti esistenti presso la Presidenza e presentare memorie.

    Decorso il termine di cui al comma precedente, la Corte decide, sentito l'interessato, se questo ne abbia fatto richiesta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto alla metà.

    La Corte, ove accerti la ineleggibilità o l'incompatibilità di taluna delle persone comprese nell'elenco, ne dispone la esclusione. Del provvedimento il Presidente dà immediata comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

  • Articolo 3

    Le persone comprese nell'elenco sono tenute a informare il Presidente della Corte di sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

    Ogni due anni la Corte verifica se siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità.

  • Articolo 4

    Qualora si abbia ragione di ritenere che per taluna delle persone comprese nell'elenco siano sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente convoca la Corte a norma degli articoli 10 e 11 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Si osserva la procedura prevista dall'articolo 2.

    Della decisione di decadenza il Presidente della Corte dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

  • Articolo 5

    Quando per qualsiasi causa l'elenco si sia ridotto in misura tale da rendere necessaria l'integrazione, il Presidente della Corte ne dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

  • CAPO II - Della notificazione dell'atto di accusa e della composizione del Collegio
    Articolo 6

    Il Presidente della Corte, ricevuto l'atto di accusa dal Presidente della Camera dei deputati, dispone che esso sia notificato all'accusato entro due giorni a cura della cancelleria e convoca la Corte in pubblica udienza per procedere al sorteggio delle persone che dovranno esercitare le funzioni di giudici aggregati, dandone avviso all'ufficio dei commissari di accusa.

    Per il sorteggio sono immesse nell'urna tante schede, quante sono le persone comprese nell'elenco, recanti ciascuna il nome di una di tali persone. Le schede devono essere chiuse e non devono presentare segni di riconoscimento.

    Il sorteggio ha luogo mediante l'estrazione di sedici schede. Alla estrazione e all'annotazione dei nomi indicati sulle schede, man mano che vengono estratte, provvedono in qualità di scrutatori i due giudici meno anziani. Il risultato viene proclamato dal Presidente.i.

  • Articolo 7

    Subito dopo il sorteggio di cui all'articolo precedente, si procede con le medesime modalità al sorteggio di quattro supplenti.

  • Articolo 8

    Qualora uno o più dei sorteggiati ad assumere le funzioni di giudice aggregato siano impediti, sottentrano i supplenti secondo l'ordine del sorteggio.

    In tal caso la Corte viene immediatamente convocata per integrare il numero necessario. Per il nuovo sorteggio si osservano le modalità stabilite dall'articolo 6.

    Nello stesso modo si provvede qualora sia impedito taluno dei sorteggiati come supplenti.

  • Articolo 9

    Il giuramento dei sorteggiati ha luogo nelle mani del Presidente della Corte alla presenza di due giudici.

    Il processo verbale è redatto dal cancelliere.

  • Articolo 10

    Con la prestazione del giuramento i sorteggiati assumono la qualifica e le funzioni di giudice aggregato e le mantengono fino alla definizione del procedimento al quale partecipano.

    Prestato il giuramento da parte di tutti i giudici aggregati, il Collegio si intende costituito e non sono possibili sostituzioni se non mediante i supplenti.

  • Articolo 11

    Se per qualsiasi ragione il numero dei giudici aggregati facenti parte del Collegio diventi pari o inferiore a quello dei giudici ordinari, il numero di questi ultimi viene ridotto in modo che i giudici aggregati siano in maggioranza. A tal fine si procede a sorteggio, osservando le disposizioni contenute nell'articolo 6. Il nome del giudice istruttore non è posto in sorteggio. Al sorteggio hanno facoltà di assistere anche i giudici aggregati.

  • Articolo 12

    Tutte le volte che il numero dei componenti del Collegio sia ridotto a meno di ventuno, il Presidente dispone che si faccia luogo alla composizione di un nuovo Collegio.

  • Articolo 13

    Qualora sia stata presentata una istanza di astensione o di ricusazione ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il decreto di convocazione della Corte è notificato all'ufficio dei commissari di accusa e ai difensori, nonché al giudice o ai giudici ai quali l'istanza si riferisce.

  • CAPO III - Dei commissari di accusa
    Articolo 14

    L'anzianità dei componenti del Collegio, ai fini dell'articolo 28 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si determina in base all'età.

  • Articolo 15

    All'inizio di ciascun procedimento è costituito presso la Corte l'ufficio dei commissari di accusa.

    A tale ufficio sono fatte le comunicazioni e le notificazioni.

  • Articolo 16

    Quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 19, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, la Corte dispone la sospensione del giudizio con ordinanza, della quale il Presidente dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati.

  • CAPO IV - Dei provvedimenti cautelari e coercitivi
    Articolo 17

    I provvedimenti previsti dall'articolo 23 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, possono essere adottati dalla Corte di propria iniziativa, ovvero su proposta del giudice istruttore, o su richiesta dei commissari di accusa.

    In caso di eccezionale urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti stessi convocando immediatamente il Collegio per le risoluzioni definitive.

    Qualora debba adottare tali provvedimenti prima della costituzione del Collegio, il Presidente li sottopone al Collegio nella prima seduta.

  • CAPO V - Dei casi di eccezionale gravità del reato
    Articolo 18

    La circostanza aggravante della eccezionale gravità del reato, prevista dall'art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, deve essere contestata all'accusato 2
    ___________________________________
    2 Poiché il secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è da intendersi abrogato per effetto del comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, il rinvio è ora da intendersi all'articolo 4 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

  • TITOLO II - Della Istruzione

    Articolo 19

    Dopo la costituzione del Collegio, salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 3 , il Presidente nomina un giudice per l'interrogatorio e per la istruzione e la relazione.

    In caso di sopravvenuto impedimento del giudice istruttore, il Presidente provvede alla sostituzione.
    ___________________________________
    3 L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 è stato sostituito dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1989, n. 219. L'originario testo dell'articolo 22, rubricato "Nomina del giudice relatore e del difensore", disponeva quanto segue: "Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per l'interrogatorio e gli atti istruttori ritenuti necessari, e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia. Quando è in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio, agli altri eventuali atti istruttori e alla relazione provvede personalmente il Presidente della Corte costituzionale".

  • Articolo 20

    Il giudice istruttore procede agli atti istruttori che ritiene necessari o che la Corte abbia disposti.

  • Articolo 21

    Gli atti istruttori sono compiuti con le forme stabilite dal Codice di procedura penale, previa comunicazione ai commissari d'accusa per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 13, secondo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Eguale comunicazione deve essere fatta ai difensori, quando, a norma del Codice di procedura penale, essi hanno facoltà di assistere agli atti istruttori.

    Le richieste e le istanze dei commissari di accusa e dei difensori per il compimento di atti istruttori non accolte dal giudice istruttore possono essere presentate alla Corte, la quale decide in camera di consiglio.

    Ogni volta che il giudice istruttore ritenga necessario un provvedimento della Corte, presenta a questa le sue proposte, sentiti i commissari di accusa.

  • Articolo 22

    Quando il giudice istruttore ha espletato la istruzione, il Presidente convoca la Corte in camera di consiglio. La Corte, se non ritiene di disporre ulteriori atti istruttivi, dichiara con ordinanza chiusa la istruzione.

    Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria. Del deposito si dà avviso agli accusati, ai difensori e ai commissari di accusa, per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 372 del codice di procedura penale.

  • TITOLO III - Del Giudizio

    Articolo 23

    Chiusa l'istruzione, il Presidente, nel termine stabilito dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, convoca la Corte per il dibattimento.

  • Articolo 24

    Espletate le formalità di apertura del dibattimento, la Corte decide le eventuali questioni preliminari. Il Presidente invita poi il giudice relatore a fare la relazione e successivamente procede all'interrogatorio e all'assunzione delle prove.

  • Articolo 25

    Terminata l'assunzione delle prove, il commissario o i commissari di accusa pronunciano la requisitoria. Successivamente i difensori espongono le difese. L'accusato ha per ultimo la parola. Il Presidente infine dichiara chiuso il dibattimento e la Corte si ritira in camera di consiglio.

  • Articolo 26

    Subito dopo la decisione, il Presidente estende il dispositivo e dà incarico a uno dei giudici di redigere la sentenza. Il dispositivo è immediatamente letto in udienza dal Presidente.

  • Articolo 27

    Il testo della sentenza deve essere presentato al Collegio entro quindici giorni, per essere approvato in camera di consiglio e sottoscritto. Quando si tratti di procedimento di particolare complessità, il Presidente può disporre una proroga del termine.

    Dopo la sottoscrizione, la sentenza è depositata in cancelleria.

  • Articolo 28

    Entro due giorni dal deposito in cancelleria, una copia della sentenza è trasmessa dal Presidente al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    Altra copia della sentenza è trasmessa d'ufficio al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma per la esecuzione.

  • TITOLO IV - Dei Giudizi di Revisione, Riabilitazione, Applicazione di Amnistia e Indulto

    Articolo 29

    Il Presidente dispone la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati dell'ordinanza che accoglie la istanza di revisione del giudizio.

  • Articolo 30

    Per i giudizi di revisione e di riabilitazione e per quelli di applicazione di amnistie e indulti, oltre alle disposizioni degli articoli 33 e 34 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si osservano le disposizioni dei titoli precedenti, in quanto applicabili.