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Legge 25 Gennaio 1962, n. 20

Norme sui procedimenti e giudizi di accusa 1
1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 13 gennaio 1962.
  • Articoli 1 - 162
    ___________________________________
    2 Abrogati dall'articolo 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170.
  • Articolo 17

    Deliberazione di messa in stato d'accusa

    La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è adottata dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

    L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda

    Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale.

    Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

  • Articolo 18

    Costituzione del Collegio d'accusa. Commissari delegati

    Quando i commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa a norma dell'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono più di due, essi, subito dopo la loro elezione, si costituiscono in Collegio di accusa eleggendo fra loro il presidente.

    Il Collegio di accusa può nominare tra i suoi componenti uno o più commissari delegati a prendere la parola nel dibattimento e a formulare le richieste secondo l'atto d'accusa e le deliberazioni del Collegio stesso.

  • Articolo 19

    Sostituzione dei commissari d'accusa.

    Sospensione del giudizio Nel caso di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari d'accusa, il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione. Il Parlamento è riunito per provvedervi entro dieci giorni.

  • Articolo 20

    Cessazione dall'incarico dei commissari di accusa

    I commissari d'accusa cessano dall'incarico col deposito della sentenza in cancelleria.

  • Articolo 21

    Sorteggio e giuramento dei giudici aggregati

    La Corte Costituzionale, ricevuto l'atto di accusa, procede, in pubblica udienza e con la partecipazione dei commissari d'accusa, al sorteggio dei giudici aggregati previsto dall'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. I giudici sorteggiati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale secondo la formula prescritta dall'art. 5 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Il giuramento non è ripetuto se è già stato prestato in occasione di un precedente giudizio.

  • Articolo 22 3

    Compimento degli atti di indagine

    Il Presidente della Corte Costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresì alla nomina di un difensore di ufficio.
    ___________________________________
    3 Così sostituito dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

  • Articolo 23 4

    Poteri della Corte Costituzionale

    La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresì revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge 16 gennaio 1989, n. 1.
    ___________________________________
    4 Così sostituito dall'articolo 14 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

  • Articolo 24

    Fissazione della data del dibattimento

    Chiusa l'istruzione, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati. Il decreto è notificato all'accusato e al suo difensore.

  • Articolo 25

    Astensione e ricusazione dei giudici

    Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari d'accusa. La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici ai quali l'astensione o la ricusazione si riferisce.

  • Articolo 26

    Composizione del Collegio giudicante

    Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti. Il Collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza. Il giudice che non sia intervenuto ad una udienza non può partecipare alle udienze successive. Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio, senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati intervenuti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio. I giudici ordinari e aggregati che costituiscono il Collegio giudicante continuano a farne parte sino all'esaurimento del giudizio, anche se sia sopravvenuta la scadenza del loro incarico.

  • Articolo 27

    Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi

    La Corte Costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa. La Corte può altresì conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria 5. Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'art. 90 della Costituzione non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso 6. Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente. [Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell'articolo 1] .7
    ___________________________________
    5 Comma così sostituito dall'articolo 15, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219.
    6 Comma così modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge 5 giugno 1989, n. 219.
    7 Comma abrogato dall'articolo 15, comma 3, della legge 5 giugno 1989, n. 219.

  • Articolo 28

    Deliberazione e pubblicazione della sentenza

    Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto. In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato. Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza. La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

  • Articolo 29

    Irrevocabilità e revisione della sentenza

    La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso. Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 8 . L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa.
    ___________________________________
    8 Comma così sostituito dall'articolo 16 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

  • Articolo 30 9

    Giudizi civili o amministrativi

    Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
    ___________________________________
    9 Articolo così sostituito dall'articolo 17 della legge 5 giugno 1989, n. 219.

  • Articolo 31

    Poteri nell'esecuzione penale

    I poteri previsti dall'articolo 144 del codice penale10 sono esercitati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma. Quelli attribuiti dal codice penale e dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'esecuzione. penale sono esercitati dal procuratore generale presso la Corte stessa.
    ___________________________________
    10 In luogo dell'articolo 144 del codice penale, abrogato dall'articolo 89 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano ora le corrispondenti norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni.

  • Articolo 32

    Amnistia ed indulto - Riabilitazione

    La Corte applica l'amnistia e l'indulto e decide sulle domande di riabilitazione relative a sentenze di condanna da essa pronunciate.

  • Articolo 33

    Composizione del Collegio per l'istanza di revisione, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e per la riabilitazione

    La Corte costituzionale giudica sulle istanze di revisione e provvede all'applicazione dell'amnistia o dell'indulto e alla riabilitazione nella composizione prevista per i giudizi di accusa. Il sorteggio dei giudici aggregati è fatto dalla Corte in pubblica udienza con la partecipazione di un delegato della Commissione inquirente 11. Ai provvedimenti di cui al primo comma si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28.
    ___________________________________
    11 In luogo di "Commissione inquirente", leggasi, ora, "Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1".

  • Articolo 34

    Applicabilità dei codici penale e di procedura penale

    Nel procedimento d'accusa e nel giudizio previsti dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente disposto, le norme dei codici penali e di procedura penale.

  • Articolo 35

    Abrogazione di norme precedenti

    È abrogato il capo IV del titolo II della legge 11 marzo 1953, n. 87.