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Legge 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Articolo 52

Commissione parlamentare per le questioni regionali

La Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere (1).

La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno (2), alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali (3).

Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro. (4)

(1) Il numero dei componenti è stato aumentato a venti deputati e venti senatori dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(2) Il regolamento interno è stato approvato dalla Commissione nella seduta del 13 dicembre 2017.

(3) Comma così sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.