Parlamento.it

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Legge Costituzionale 11 Marzo 1953, n.1

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale 1
1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1953.
  • Articoli 1-11

    (…) 2
    ___________________________________
    2 Gli articoli da 1 a 11 contengono disposizioni di diverso tenore concernenti il funzionamento della Corte costituzionale e lo status del giudice costituzionale.

  • Articolo 12 3

    1. La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.
    2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.
    4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica.
    ___________________________________
    3 Così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

  • Articolo 13

    Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, [il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri,]4 o più commissari per sostenere l'accusa. I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.
    ___________________________________
    4 Il riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri è da intendersi soppresso ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che così dispone: «Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi». (L'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sostituisce l'articolo 12 della presente legge).

  • Articolo 145

    [L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica].
    ___________________________________
    5 L'articolo 14 è da intendersi abrogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, il cui disposto è riportato alla nota 1.

  • Articolo 15

    Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto. [Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino a un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto] .6

    ___________________________________________________________________________________________________________________ 6 Il secondo comma dell'articolo 15 è da intendersi abrogato ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.