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Legge 21 marzo 1990 n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
  • Articolo 19

    1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 , detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

    2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».