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Nota introduttiva

L'articolo 1 della legge n. 103 del 1975 recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" ha provveduto a ridefinire e rimodulare le competenze fondamentali della preesistente Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni, che era stata istituita e disciplinata dagli articoli 11 e seguenti del D. Lgs. del C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, così definitivamente denominata dalla legge n. 103 del 1975, è composta di venti deputati e di venti senatori nominati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere, sulla base delle designazioni effettuate da tutti i gruppi parlamentari e in maniera da assicurarne la rappresentanza proporzionale.

La Commissione ha elaborato un proprio regolamento interno, che è stato emanato, ai sensi della legge n. 103 del 1975, dai Presidenti delle due Camere, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza, il 13 novembre 1975. L'articolo 21 del medesimo regolamento prevede che le relative modifiche siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione ed entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La costituzione della Commissione ha luogo con l'elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari che formano l'Ufficio di presidenza.

Per prassi, l'incarico di presidente è ricoperto da un esponente dei gruppi parlamentari di opposizione.

La Commissione, che esercita i propri poteri sino alla prima riunione delle nuove Camere, è totalmente rinnovata all'inizio di ciascuna legislatura; in caso di elezione di una sola Camera si rinnovano i soli componenti appartenenti a tale Camera.

Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può invitare alle proprie sedute il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei principi regolatori delle indagini conoscitive della Camera e del Senato, quanti altri ritenga utile. Può inoltre richiedere alla concessionaria l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti, dati e informazioni (articoli 4, ultimo comma, della legge n. 103 del 1975 e 17, comma 1 del regolamento interno).

Rappresentanti della Commissione, previa intesa con la presidenza della società concessionaria, possono essere delegati dal presidente ad accedere presso le sedi della società per l'acquisizione di elementi utili allo svolgimento dei propri compiti. I componenti della Commissione, inoltre, possono richiedere al presidente di disporre l'acquisizione di atti e documenti della società concessionaria (articolo 17, commi 2 e 3 del regolamento interno).

Le competenze fondamentali della Commissione sono tuttora fissate dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, ancorché la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante "Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo", le abbia in parte ridimensionate, sopprimendo alcune delle attribuzioni di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 103 del 1975, nonché abrogando gli articoli 5 del D. Lgs. del C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, e 50 del T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge n. 103 del 1975, come modificato dalla legge n. 220 del 2015, alla Commissione spettano la formulazione degli indirizzi generali per l'attuazione dei principi cui si ispira il servizio pubblico radiotelevisivo e l'esercizio della vigilanza relativa alla loro attuazione; la disciplina diretta delle rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa; la fissazione, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, delle norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e le decisioni sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla apposita Sottocommissione per l'accesso radiotelevisivo.

Nell'ambito della fondamentale funzione di indirizzo generale e di vigilanza, si inserisce la previsione secondo cui il consiglio di amministrazione della Rai riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla Commissione sulle attività svolte dall'azienda, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni (articolo 49, comma 12-ter, del testo unico dei servizi media televisivi e radiofonici, come modificato dalla legge n. 220 del 2015).

L'attività di indirizzo è esercitata dalla Commissione adottando risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria.

Inoltre, le leggi 10 dicembre 1993, n. 515 recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e 22 febbraio 2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" hanno attribuito alla Commissione rilevanti funzioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione della società concessionaria, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi non coincidenti con esse.

La Commissione adotta prescrizioni per garantire la par condicio tra le forze politiche nell'accesso agli spazi radiotelevisivi di propaganda elettorale della Rai e disciplina direttamente le rubriche elettorali e i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale (articolo 1, comma 1, legge n. 515 del 1993); definisce inoltre modalità, criteri e ambiti territoriali di diffusione della comunicazione politica della Rai e dei messaggi autogestiti durante le campagne elettorali e referendarie e i criteri specifici per i programmi di informazione durante le campagne medesime (articolo 4, commi 2, 3 e 11, e articolo 5, comma 1, della legge n. 28 del 2000).

Per quanto riguarda il procedimento per la formazione del consiglio di amministrazione della Rai, la legge n. 220 del 2015 nel modificare il vecchio testo dell'articolo 49 del testo unico, che assegnava alla Commissione un ruolo di primo piano con l'elezione di sette componenti, ha mantenuto in capo a quest'ultima il solo parere favorevole sulla nomina del presidente della Rai effettuata dal consiglio di amministrazione: il parere è espresso con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione. Quanto alla revoca dei componenti del consiglio di amministrazione della Rai, deliberata dall'assemblea della società concessionaria, essa acquista efficacia a seguito della valutazione favorevole della Commissione (articolo 49, comma 7, del testo unico dei servizi media televisivi e radiofonici, come modificato dalla legge n. 220 del 2015).

La Commissione è anche titolare di rilevanti funzioni consultive. Si segnalano, in particolare, il parere obbligatorio che essa è chiamata a esprimere entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sia sullo schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, sia sul contratto di servizio quinquennale stipulato tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai, da trasmettere alla Commissione almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente (articolo 5, comma 6, della legge n. 220 del 2015).

Infine, l'articolo 6 della legge n. 103 del 1975 prevede che un'apposita Sottocommissione permanente per l'accesso, istituita nell'ambito della Commissione parlamentare, esamini le richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo da parte di associazioni, enti o istituti portatori di interessi socialmente o politicamente rilevanti.

La Sottocommissione è formata da sedici membri nominati dal presidente della Commissione sulla base delle designazioni dei gruppi presenti in Commissione; nella sua composizione si deve tenere conto della consistenza numerica dei gruppi, che vi devono avere almeno un rappresentante. La Sottocommissione, che nella prima seduta elegge il proprio presidente, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le richieste di accesso, redatte su un apposito modulo, vengono approvate a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Contro le decisioni della Sottocommissione, su istanza del richiedente, è ammesso ricorso alla Commissione parlamentare in seduta plenaria.