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Fonti e delibere

Delibera sulle modalità di programmazione delle trasmissioni per l'Accesso, approvata dalla Sottocommissione per l'Accesso il 10 dicembre 1997

  • La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

    visti

    gli articoli 1 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103; il Regolamento interno per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo, approvato dalla Commissione plenaria il 30 aprile 1976, e le sue successive modificazioni; i contenuti delle precedenti delibere della Sottocommissione, ed in particolare di quelle assunte nelle sedute dell'8 e 9 febbraio 1995,

    considerato che

    lo scioglimento anticipato delle Camere della XII legislatura ha determinato l'inattività della Sottocommissione per un periodo considerevole, causando la giacenza di un gran numero di richieste, dovuto anche alla circostanza che quelle presentate nelle legislature precedenti e non evase non possono considerarsi decadute con lo scioglimento delle Camere; è opportuno che il numero delle richieste non pregiudichi ulteriormente l'attuazione dei principi normativi che regolano l'Accesso radiotelevisivo, nè le posizioni giuridiche soggettive dei richiedenti; è nel contempo indispensabile vagliare, sotto il profilo della rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, l'attualità delle richieste presentate in epoca più remota, nonchè individuare con certezza i soggetti titolari e responsabili di ciascuna di tali richieste; è necessario comunque realizzare una gestione ottimale delle trasmissioni, anche sotto il profilo della tecnica radiotelevisiva e delle esigenze di varietà della programmazione generale, nonchè, compatibilmente con la natura delle trasmissioni, della ricerca del massimo ascolto; ritenuta inoltre l'opportunità di promuovere una revisione del regolamento parlamentare interno per l'esame delle richieste d'Accesso; sentita la Rai, dispone nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:

  • Articolo 1

    (Classificazione sperimentale delle richieste d'Accesso)

    1. In via transitoria e sperimentale, le categorie nelle quali sono da dividersi le richieste d'Accesso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, del regolamento interno per l'Accesso, sono le seguenti: a) trasmissioni di carattere prevalentemente politico o di attualità politica, o riferite all'attività del mondo associativo; b) trasmissioni concernenti prevalentemente aspetti specifici delle realtà territoriali e delle autonomie locali, nonchè della tutela delle minoranze etniche e linguistiche; c) trasmissioni concernenti prevalentemente temi di carattere sindacale, o temi dell'occupazione e della produzione, o aspetti connessi a tali temi delle categorie professionali e produttive, anche in riferimento al lavoro in forme cooperativistiche; d) trasmissioni concernenti temi di carattere prevalentemente religioso, o relativi alle varie religioni e confessioni religiose; e) trasmissioni concernenti temi di carattere prevalentemente culturale; f) trasmissioni concernenti prevalentemente temi delle organizzazioni di volontariato, di assistenza o beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti ai Paesi meno sviluppati; g) trasmissioni di interesse prevalentemente ambientalistico, anche con riferimento ad ambiti territoriali specifici; h) trasmissioni riferite prevalentemente a temi di carattere sociale, quali i contenuti delle riforme previdenziali, i temi delle pari opportunità e della condizione della donna nel lavoro e nella società, i vari profili della tutela dell'infanzia e dei giovani, la tutela dei diritti dei consumatori; i) trasmissioni riferite prevalentemente ai vari profili della tutela della salute pubblica ed individuale; l) trasmissioni concernenti prevalentemente i temi dell'integrazione europea; m) trasmissioni di interesse prevalentemente sportivo e ricreativo.

  • Articolo 2

    (Caratteristiche temporanee delle trasmissioni e criteri di priorità delle richieste d'Accesso)

    1. In via transitoria, allo scopo di garantire nel più breve tempo possibile adeguato spazio al maggior numero possibile di richiedenti, le trasmissioni hanno la forma dell'intervista ai soggetti richiedenti, condotta da un giornalista o un conduttore della Rai, che si atterrà a criteri di neutralità e parità di trattamento nella conduzione delle varie interviste. La Rai definirà preventivamente coi soggetti interessati l'andamento dell'intervista e il tenore delle domande, conformandosi alle indicazioni degli interessati circa i contenuti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi sesto e settimo, della legge n. 103/1975.

    2. Nella predisposizione dei calendari delle trasmissioni la Sottocommissione cura che, per quanto possibile, qualora più trasmissioni condotte con le modalità del comma 1 riguardino il medesimo argomento, esse siano mandate in onda l'una di seguito all'altra, con particolare riferimento al caso nel quale le opinioni dei vari accedenti siano presumibilmente divergenti. Con il consenso degli interessati, tali trasmissioni possono essere accorpate in una trasmissione unica, condotta col sistema della "tavola rotonda" o del "faccia a faccia", di durata proporzionata al numero dei richiedenti.

    3. Nella predisposizione dei calendari delle trasmissioni la Sottocommissione determina di volta in volta quali categorie tematiche, tra quelle di cui all'articolo 1, devono essere oggetto di programmazione, e, avendo ripartito le richieste pervenute tra le varie categorie, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento dell'Accesso, dispone la messa in onda delle trasmissioni rientranti nelle categorie prescelte, tenendo conto, ove sorgesse questione sulla priorità di ciascuna trasmissione, dei seguenti criteri: - rilevanza sociale dell'argomento proposto; - attualità dell'argomento proposto; - esigenze di varietà della programmazione. - precedenza alle organizzazione richiedenti che non hanno ancora beneficiato delle trasmissioni dell'Accesso, o che abbiano ottenuto trasmissioni in epoca più remota: si tiene conto, in proposito, anche delle organizzazioni che, pur avendo differente denominazione o soggettività giuridica, fanno sostanzialmente capo alle stesse persone fisiche; - precedenza alle organizzazioni che tratteranno un argomento già affrontato da altre, esponendo posizioni presumibilmente difformi da quelle esposte in precedenza.

    4. I soggetti accedenti che, ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, intendano organizzare il loro programma in modo difforme da quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo, avranno accesso alla programmazione del periodo successivo a quello transitorio.

  • Articolo 3

    (Priorità delle richieste presentate nell'attuale legislatura ed in quella precedente)

    1. La Sottocommissione esaminerà prioritariamente le richieste di Accesso televisivo e radiofonico validamente presentate alla Sottocommissione a partire dal 9 maggio 1996. Possono beneficiare della medesima priorità anche le richieste validamente presentate in periodi precedenti, se per esse è rivolta alla Sottocommissione apposita istanza, redatta con le modalità ed i contenuti di cui ai commi 2 e 3.

    2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata dalla persona che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento parlamentare interno dell'Accesso, si assume la responsabilità civile e penale del programma. Questa persona può essere anche differente da quella designata al momento della presentazione della richiesta originaria. L'istanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonchè quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penali derivanti dalla trasmissione richiesta.

    3. La sottoscrizione in calce all'istanza di cui al presente articolo deve essere autenticata.

  • Articolo 5

    (Requisiti delle richieste d'Accesso)

    1. Le richieste d'Accesso devono contenere gli elementi e la documentazione indicati dall'articolo 1 del regolamento dell'Accesso, salvo quanto previsto nel presente articolo.

    2. In caso di presentazione contestuale di più richieste, nella stessa legislatura, da parte della medesima organizzazione, i proponenti possono fare riferimento alle indicazioni ed alla documentazione prodotte in relazione ad una delle richieste, senza obbligo di duplicazione per le altre, limitatamente a quelle indicazioni e quella documentazione che non concernono le caratteristiche proprie del programma, bensì quelle dell'organizzazione in quanto soggetto, ed in particolare la denominazione, lo statuto, la composizione degli organi direttivi, la consistenza organizzativa, l'attività pregressa. Il mancato riscontro della regolarità formale di tale documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento dell'Accesso, vizia tutte le richieste che ad essa fanno riferimento.

    3. Nei casi in cui è applicabile il precedente comma 2, se le varie richieste della medesima organizzazione non sono state presentate contestualmente alla Sottocommissione, il riferimento, nelle richieste successive, agli elementi prodotti in relazione alla prima deve essere integrato dalla dichiarazione che nulla è mutato in tali elementi, ovvero dalla indicazione delle variazioni, e da quella che il dichiarante agisce per conto della organizzazione. La prima richiesta deve inoltre aver superato il vaglio di regolarità formale di cui all'articolo 2 del regolamento per l'Accesso.

    4. La sottoscrizione relativa alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve essere autenticata.

    5. In ogni caso deve essere prodotta per ciascuna domanda, nelle forme indicate dal regolamento, la dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per i contenuti del programma, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 del regolamento per l'Accesso.

  • Articolo 6

    (Competenze della Commissione plenaria)

    1. La presente delibera sarà comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto di competenza".

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