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Fonti e delibere

Delibera per l'Accesso al mezzo radiotelevisivo tramite Televideo, approvato dalla Commissione di vigilanza RAI il 29 aprile 1999


  • (Testo presentato dal relatore, e approvato senza modifiche dalla Commissione)
    La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
    visti gli articoli 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativi all'Accesso al mezzo radiotelevisivo;
    visto l'articolo 4 del Contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, che prevede, nel quadro degli indirizzi della Commissione, uno specifico regolamento della concessionaria pubblica per le trasmissioni dell'Accesso nei servizi di Televideo, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato;
    tenuto conto che la Sottocommissione permanente per l'Accesso, nella seduta del 2 marzo 1999, ha convenuto di chiedere alla Commissione una disposizione provvisoria che consenta l'avvio tempestivo delle trasmissioni;
    ritenuta l'urgenza di provvedere e l'opportunità di utilizzare in parte uno schema di regolamento predisposto dalla Rai;
    visto l'art. 1 della deliberazione della Sottocommissione del 10 dicembre 1997, che dispone una classificazione sperimentale delle richieste di Accesso;
    sentita la Rai
    dispone

  • Articolo 1

    1. Le trasmissioni per l'Accesso sono estese, nell'ambito della programmazione televisiva, alla Testata Televideo, indicata di seguito come "Televideo".
    2. Televideo istituisce una apposita rubrica dedicata agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato. Essi sono indicati dalla Sottocommissione permanente per l'Accesso, con le modalità previste dall'art. 2.

  • Articolo 2

    1. La Sottocommissione permanente per l'Accesso esamina, con le procedure previste dal regolamento per l'Accesso, le domande presentate in riferimento specifico al Televideo, e ne dispone la programmazione con questo specifico mezzo.

    2. In sede di prima applicazione della presente delibera, i soggetti che accedono alle trasmissioni di cui all'art. 1 sono individuati dalla Sottocommissione tra coloro che già hanno presentato domande ordinarie di accesso radiotelevisivo o radiofonico, classificate nella categoria f) della ripartizione di cui all'art. 1, comma 1, della delibera della Sottocommissione del 10 dicembre 1997, ovvero che, pur classificabili in altre categorie, presentano rilevanti profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato.

    3. I soggetti di cui al comma 2 sono invitati a prender parte alle trasmissioni su Televideo in riferimento alle domande già presentate.

  • Articolo 3

    1. Alla rubrica di cui all'art. 2 è dedicata una apposita pagina di indirizzo, composta da un minimo di 6 ad un massimo di 12 sottopagine rolling, che comparirà nell'indice generale delle rubriche di Televideo, e nell'indice per materia.

  • Articolo 4

    1. La rubrica di cui all'art. 2 sarà trasmessa su ameno una Rete nazionale della RAI.

  • Articolo 5

    1. A ciascun soggetto indicato dalla Sottocommissione saranno dedicate tre pagine rolling, composte da 16 righe dattiloscritte di 39 battute ciascuna, compresi gli spazi.

  • Articolo 6

    La Sottocommissione potrà eccezionalmente segnalare un numero limitato di soggetti che, per importanza e notorietà, siano meritevoli dello spazio di 6 pagine rolling ciascuno.

  • Articolo 7

    1. Il materiale di ciascun soggetto resterà in onda per sette giorni consecutivi all'anno, per 24 ore su 24.
    2. La programmazione durante i periodi elettorali si conforma alle previsioni di legge ed alle indicazioni della Sottocommissione.

  • Articolo 8

    1. Qualora, nel corso dell'anno, non pervengano dalla Sottocommissione indicazioni sui soggetti ammessi in numero tale da alimentare la rubrica secondo quanto previsto dall'art. 3, Televideo replicherà il materiale già andato in onda nell'anno, nello stesso ordine della prima messa in onda.

  • Articolo 9

    1. I soggetti ammessi dovranno far pervenire a Televideo, via fax o lettera o e-mail, il materiale confezionato secondo quanto descritto nel precedente art. 5, all'indirizzo indicato come di seguito: RAI Radiotelevisione Italiana - Testata Televideo - Servizi Nazionali - Largo Willy De Luca n. 5, Palazzina "F", stanza n. 42 - 00188 Roma, fax: 0633170806, e-mail: televideo@rai.it.

  • Articolo 10

    1. I soggetti ammessi possono altresì far pervenire il materiale non in formato televideo; in questo caso sarà cura degli Uffici di Televideo sintetizzare detto materiale nel formato trasmissibile.

  • Articolo 11

    1. Eventuale materiale eccedente gli spazi assegnati non sarà messo in onda. L'individuazione dei brani e delle parole eccedenti è rimessa alla RAI, la quale curerà che, per quanto possibile, sia mantenuto il senso complessivo del messaggio originario.

  • Articolo 12

    1. Il materiale dei soggetti ammessi alle trasmissioni dell'Accesso sarà messo in onda nell'ordine cronologico comunicato dalla Sottocommissione.

  • Articolo 13

    1. Ciascun soggetto è responsabile dei contenuti della propria rubrica e si impegna a sollevare la RAI da qualsiasi pretesa o rivendicazione da parte di terzi. Si applicano l'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed il regolamento parlamentare per l'esame delle richieste di Accesso.

  • Articolo 14

    1. Televideo si riserva di non mandare in onda, segnalando immediatamente il caso alla Sottocommissione, materiale che concretizzi reati, o palesi violazioni alle norme sull'ordine pubblico e sul buoncostume.

  • Articolo 15

    1. La rubrica di cui all'art. 2 sarà completata da un calendario contenente la data di messa in onda degli Enti, Istituti o Associazioni ammessi alle trasmissioni dell'Accesso delle successive due settimane.
    2. Al fine di cui al comma 1, la Sottocommissione avrà cura di comunicare a Televideo i nominativi dei soggetti ammessi con il relativo necessario anticipo.

  • Articolo 16

    1. Tutti gli eventuali reclami degli Enti, Istituti o Associazioni sulla gestione della rubrica saranno indirizzati alla Sottocommissione, che deciderà in merito sulla base di quanto dispongono l'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il regolamento parlamentare per l'esame delle richieste di Accesso, e la presente delibera.

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