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Fonti e delibere

Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso Testo approvato nella seduta del 20 gennaio 2010

  • La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
    visti

    - il Regolamento interno della Commissione, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9;

    - il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001 e successivamente modificato il 20 ottobre 2004;

    - le precedenti determinazioni della Commissione, in particolare la delibera approvata il 10 dicembre 1997, relativa alle modalità di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso, ai sensi dell'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

    - la delibera in materia di Accesso al mezzo radiotelevisivo tramite "Televideo" approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 29 aprile 1999;

    - il notevole arretrato di domande per l'Accesso giacente presso la segreteria all'inizio dell'attività della Sottocommissione;

    considerato che

    - lo scioglimento anticipato delle Camere della XV legislatura ha determinato l'inattività della Sottocommissione permanente per l'Accesso per un periodo considerevole, causando la giacenza di un gran numero di richieste, dovuto anche alla circostanza che quelle presentate nelle legislature precedenti e non evase non potevano considerarsi decadute con lo scioglimento delle Camere;

    - è opportuno che il numero delle richieste non pregiudichi ulteriormente l'attuazione dei principi normativi che regolano l'Accesso radiotelevisivo, né le posizioni giuridiche soggettive dei richiedenti;

    - è nel contempo indispensabile vagliare, sotto il profilo della rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, l'attualità delle richieste presentate in epoca più remota, nonché individuare con certezza i soggetti titolari e responsabili di ciascuna di tali richieste, e che tale necessità sembra profilarsi comunque come endemica all'attività di acquisizione ed esame delle richieste di accesso, stante la continuità amministrativa che la Commissione deve garantire anche
    rispetto a fasi di inattività;

    - è necessario comunque realizzare una gestione ottimale delle trasmissioni, anche sotto il profilo della tecnica radiotelevisiva e delle esigenze di varietà della programmazione generale, nonché, compatibilmente con la natura delle trasmissioni, della ricerca del massimo ascolto;

    dispone

    nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:

  • 1.(Presentazione delle domande)

    1. Le domande per l'Accesso devono essere presentate alla segreteria della Sottocommissione secondo le modalità previste all'articolo 4, compilando l'apposito modulo disponibile in formato cartaceo presso la Segreteria della Commissione o scaricabile in formato PDF dal sito della Commissione o dal sito della RAI-Segretariato sociale.

    2. Alle singole domande, da compilare comunque secondo le istruzioni incluse nel modulo, i richiedenti devono allegare:

    • - copia dello Statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;
    • - copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabile;
    • - dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno all'organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;
    • - copia del verbale da cui risulta la designazione del responsabile agli effetti civili e penali del programma di accesso richiesto, o elementi di documentazione assimilabili (delega del Presidente al responsabile, ecc.);
    • - elenco e documentazione delle attività svolte dall'Ente, Istituto o Associazione in relazione al contenuto del programma proposto negli ultimi 24 mesi;
    • - copia dell'ultimo bilancio approvato

    3. Le domande devono altresì essere corredate di tutte le informazioni idonee a consentire alla Sottocommissione di valutare la consistenza organizzativa degli organismi richiedenti, ai sensi 2 dell'articolo 2, comma 4, lettera d), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

    4. Le domande non in regola con la documentazione prevista ai commi 2 e 3 saranno considerate irricevibili.

    5. Ciascun soggetto richiedente può presentare simultaneamente al più una domanda a trimestre, per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo (o per ulteriori sedi che dovessero essere individuate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), come disposto dall'articolo 2, comma 2-bis, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. In caso di presentazione di più domande, al richiedente sarà chiesto di optare per una di esse, mentre le altre saranno considerate decadute. L'eventuale esclusione sarà estesa alle domande presentate da altri soggetti evidentemente riconducibili a quelli la cui domanda è stata approvata.

    6. In caso di presentazione reiterata di domande per l'accesso da parte dello stesso soggetto, l'onere di cui al comma 2 può essere non ottemperato, purchè non siano trascorsi due anni dalla precedente presentazione di documentazione e la precedente domanda fosse corredata di tutti i requisiti richiesti.

  • 2.(Autenticazione delle firme e identificazione dei responsabili)

    1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, ciascuna domanda deve riportare la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, nonché la dichiarazione di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali del programma (articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103). La Sottocommissione è pertanto tenuta a ricevere la detta dichiarazione, acclarando l'identità delle persone dichiaranti.

    2. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma proposto devono essere identificati con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Le domande inviate a mezzo posta o con altre forme di trasmissione a distanza devono contenere, aifini di tale identificazione, l'autentica della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori possono essere identificati dalla concessionaria del servizio

    3. La Sottocommissione o il suo Presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sé stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

  • 3. (Pubblicità del registro delle domande)

    1. L'articolo 2, comma 6, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico prevede che le domande presentate siano iscritte in un apposito Registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi

    2.La pubblicità del Registro di cui al comma 1 è garantita mediante consultazione del sito della Commissione. Tale Registro, redatto sia in ordine cronologico per data di presentazione delle domande, sia in ordine alfabetico per richiedente, sarà aggiornato con periodicità trimestrale, con le seguenti cadenze: entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre.

  • 4. (Comunicazioni e pubblicità dei documenti)

    1.Le domande per l'Accesso vanno presentate in forma cartacea, mediante consegna diretta o per via postale, ai sensi degli articoli 1 e 2. Onde velocizzare le procedure, altre comunicazioni di dettaglio potranno eventualmente essere fornite anche tramite posta elettronica o via fax. I recapiti della segreteria della Sottocommissione sono pubblicati sul sito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

    2. Sul sito della Commissione, nello spazio riservato all'attività della Sottocommissione, saranno altresì pubblicati i calendari per l'Accesso, nonché i documenti approvati dalla Sottocommissione.

  • 5. (Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande da parte della Sottocommissione)

    1. La Sottocommissione permanente per l'Accesso è soggetta al regime di pubblicità degli atti
    ai sensi del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Delle sedute della
    Sottocommissione viene redatto resoconto sommario.

    2. In caso di accoglimento o di reiezione di una singola domanda da parte della Sottocommissione, al richiedente verrà data sollecita comunicazione a mezzo raccomandata postale. Per tali comunicazioni ufficiali verrà utilizzato il recapito postale comunicato dal richiedente. La Sottocommissione declina ogni responsabilità circa eventuale mancata o ritardata comunicazione qualora il recapito postale fornito dal richiedente all'interno della domanda sia mancante o inesatto.

    3. I documenti e le delibere approvati dalla Sottocommissione vengono pubblicati sul sito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

  • 6. (Ricorsi contro le decisioni della Sottocommissione)

    1. Contro le decisioni della Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento interno della Commissione e dell'articolo 6 del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al Presidente della Commissione. La discussione del ricorso deve aver luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.

  • 7. (Tipologia di programmi dell'accesso)

    1. Le categorie nelle quali sono da dividersi le richieste d'Accesso, ai sensi del provvedimento adottato dalla Commissione il 10 dicembre 1997 e del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, sono le seguenti trasmissioni:

    a) di carattere prevalentemente politico o di attualità politica, o riferite all'attività del mondo associativo;
    b) concernenti prevalentemente aspetti specifici delle realtà territoriali e delle autonomie locali, nonché della tutela delle minoranze etniche e linguistiche;
    c) concernenti prevalentemente temi di carattere sindacale, o temi dell'occupazione e della produzione, o aspetti connessi a tali temi delle categorie professionali e produttive, anche in riferimento al lavoro in forme cooperativistiche;
    d) concernenti temi di carattere prevalentemente religioso, o relativi alle varie religioni e confessioni religiose;
    e) concernenti temi di carattere prevalentemente culturale;
    f) concernenti prevalentemente temi delle organizzazioni di volontariato, di assistenza o beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti ai Paesi meno sviluppati;
    g) di interesse prevalentemente ambientalistico, anche con riferimento ad ambiti territoriali specifici;
    h) riferite prevalentemente a temi di carattere sociale, quali i contenuti delle riforme previdenziali, i temi delle pari opportunità e della condizione della donna nel lavoro e nella società, i vari profili della tutela dell'infanzia e dei giovani, la tutela dei diritti dei consumatori;
    i) riferite prevalentemente ai vari profili della tutela della salute pubblica ed individuale;
    l) concernenti prevalentemente i temi dell'integrazione europea;
    m) di interesse prevalentemente sportivo e ricreativo.

    2. Nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona.

    3. È vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

  • 8. (Accesso al mezzo televisivo tramite Televideo)

    1. Le domande di accesso a Televideo devono essere corredate del testo di cui si chiede la pubblicazione. I requisiti tecnici di tale testo sono stabiliti dalla delibera in materia di Accesso al mezzo radiotelevisivo approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 29 aprile 1999 e sono riportati alla pagina 431 di Televideo.

    2. A ciascun soggetto ammesso dalla Sottocommissione all'Accesso tramite Televideo saranno dedicate tre pagine rolling, composte da 16 righe dattiloscritte di 39 battute ciascuna, compresi gli spazi, ai sensi della delibera richiamata al comma 1.

    3. Il contenuto del testo di cui al comma 1 deve essere rispettoso degli stessi requisiti cui devono attenersi i programmi proposti nei mezzi televisivo e radiofonico; in particolare, esso deve attenersi al divieto di cui al comma 3 dell'articolo 6.

    4. La presentazione contestuale alla domanda del testo di cui al comma 1 è requisito fondamentale affinché la richiesta possa essere trasmessa alla RAI da parte della Sottocommissione.

  • 9. (Priorità delle richieste presentate nell'attuale legislatura ed in quella precedente)

    1. La Sottocommissione esaminerà prioritariamente le richieste di accesso televisivo e radiofonico presentate alla Sottocommissione a partire dal 28 aprile 2006, data di inizio della XV legislatura, previa la conferma delle stesse da parte dei presentatori.

    2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata dalla persona che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, si assume la responsabilità civile e penale del programma. Questa persona può essere anche differente da quella designata al momento della presentazione della richiesta originaria. L'istanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonchè quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penali derivanti dalla trasmissione richiesta.

    3. La sottoscrizione in calce all'istanza di cui al presente articolo deve essere autenticata

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