Parlamento.it

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

------- TEST -------

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018 (Documento n. 13)

(Testo approvato con modificazioni dalla Commissione nella seduta del 9 gennaio 2018)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

VISTI:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici";

VISTO l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209 di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel giorno di domenica 4 marzo 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 4 marzo 2018.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media, audiovisivi e radiofonici);

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che, al momento dello scioglimento delle Camere, costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il gruppo;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) al gruppo misto della Camera dei deputati e al gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 6, i tempi sono ripartiti per il 50% e in modo paritario tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) e per il 50% tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso: a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra le coalizioni di cui al comma 4, lettera a) e tra le liste di cui al comma 4, lettera b).

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito della Rai.

8. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro due giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 15.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra le coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), nonché tra le liste di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 14 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal rappresentantedella coalizione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito web della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche

e dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 9

(Conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. La successione giornaliera e oraria delle conferenze-stampa è determinata mediante sorteggio.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di quaranta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della Rai; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 10

(Trasmissioni per la circoscrizione estero)

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la Rai predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da Rai Italia e da rete generalista e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della Rai e sui principali siti di video sharing gratuiti, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti Rai che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da Rai Italia e dai canali nazionali della Rai ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La Rai, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di ottimo ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da una rete generalista in orari di ottimo ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la Rai cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, e assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su rete generalista.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la Rai è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su rete generalista e Rai Italia in orari di ottimo ascolto.

6. La Rai trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 8 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 9. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di ottimo ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Articolo 11

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 12

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 13

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 14

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la Rai pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 15

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.