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Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014. (Documento 3).

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 1° aprile 2014).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premesso

che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b)quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c)quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

consideratala propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui all'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 6, 7 e 3 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER e/o con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi europei e con la partecipazione di capolista europei;

e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, garantiscono spazi:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, in particolare attraverso le sedi regionali, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dai soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'attenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare esponenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.

Articolo 8

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista, diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti.

In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e quelle di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

Articolo 9

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il 25 maggio.

2. La Rai parteciperà alle iniziative europee, promosse appositamente per le elezioni europee 2014, dall'EBU, dal Parlamento europeo o da altri servizi pubblici, per la realizzazione e trasmissione di dibattiti europei in varie lingue e con i capolista europei, svolte secondo le regole deontologiche europee che verranno stabilite dai servizi pubblici partecipanti di comune intesa e d'intesa col Parlamento europeo.

Articolo 11

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.