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REGOLAMENTO (Articolo 3, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42) Approvato nella seduta del 13 aprile 2010

L'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", dispone che l'attività e il funzionamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

In relazione a tale disposizione, la Commissione, nella seduta del 13 aprile 2010, ha approvato il presente regolamento.

ARTICOLO 1
(Norme applicabili)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'attività e il funzionamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita dal comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge.

2. La Commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

ARTICOLO 2
(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

2. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un nome per i Vicepresidenti e un nome per i Segretari. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

ARTICOLO 3
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

ARTICOLO 4
(Programmazione dei lavori)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il calendario dei propri lavori per un periodo di norma mensile. Il calendario comprende lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5.

2. Il calendario approvato con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione è definitivo e comunicato alla Commissione. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il calendario è predisposto dal Presidente, inserendovi anche proposte avanzate dai Gruppi di opposizione in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate alla Commissione. Il calendario così formulato diviene definitivo dopo la comunicazione alla Commissione.

ARTICOLO 5
(Attività della Commissione)

1. La Commissione esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla predetta legge n. 42. La Commissione può ottenere dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e dal Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, di cui alla medesima legge n. 42, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, anche mediante la richiesta di predisposizione di apposite relazioni.

2. La Commissione può deliberare di chiedere ai Presidenti delle Camere la proroga di venti giorni per l'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo dal Governo. In caso di urgenza, il Presidente può sottoporre tale deliberazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appositamente convocato. Della delibera è data comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile .

3. Ai fini dell'esame degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Presidente incarica due relatori, uno dei quali sentiti i Gruppi di opposizione.

4. Sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione può, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere ed al Governo.

5. Oltre ad avvalersi delle ordinarie procedure informative previste dal Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente, la Commissione può procedere ad audizioni del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale prevista dall'articolo 4 della legge n. 42 del 2009 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009. Previa intesa con i Presidenti delle Camere, la Commissione può procedere all'audizione di ulteriori soggetti quando ciò risulti necessario per acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Commissione.

6. Le procedure di cui ai commi 4 e 5 sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle decisioni relative alla programmazione dei lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 2.

7. La Commissione riferisce alle Camere ogni sei mesi in merito allo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della medesima legge.

ARTICOLO 6
(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni relative all'approvazione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al documento di cui al comma 4 dell'articolo 5, per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e per la deliberazione sulle proposte di modifica al regolamento è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Per le altre deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

2. Il Presidente non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

ARTICOLO 7
(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, considerando presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano. Quattro componenti o uno o più rappresentanti di Gruppi, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, possono chiedere la votazione nominale nella deliberazione sui pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 5, sul documento di cui al comma 4 dell'articolo 5 e sulle proposte di modifica al regolamento. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ARTICOLO 8
(Pubblicità dei lavori)

1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale.

2. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario; si procede alla pubblicazione di un resoconto stenografico relativamente alle sedute nelle quali si svolgano le attività conoscitive di cui all'articolo 5, comma 5.

ARTICOLO 9
(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da ciascun componente della Commissione. Le proposte, formulate in modo testuale con riferimento alle norme di cui si propone la modifica e debitamente motivate, sono presentate al Presidente della Commissione, che le trasmette agli altri componenti della Commissione medesima.

2. La discussione e la deliberazione sulle proposte di modifica al presente Regolamento hanno luogo in sedute della Commissione appositamente convocate con almeno una settimana di preavviso.