[omissis]
Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1. Con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.
2. In attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica, sociale e territoriale si intendono riferite al Ministro delegato.
3. Fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Ministro delegato riferisce alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto.