Legge 23 dicembre 1997, n. 451
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 (1)
Art. 1
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza (2)
1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (3).
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione (4).
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
(1) Titolo così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 3 agosto 2009, n. 112. Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103.
(2) Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 2, L. 3 agosto 2009, n. 112.
(3) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 3 agosto 2009, n. 112.
(4) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 2, L. 3 agosto 2009, n. 112.