TITOLO I
NORME APPLICABILI
Art. 1.
(Norme applicabili).
1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge n. 1 del 7 gennaio 2014, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Organizzazione).
1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.
Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).
1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.
2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.
Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).
1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.
Art. 5.
(Ufficio di Presidenza).
1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.
2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.
3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.
Art. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari).
1. Il Presidente:
a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;
b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;
d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.
2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).
1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza.
3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.
TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Convocazione della Commissione).
1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.
Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute).
1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.
Art. 10.
(Numero legale).
1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.
Art. 11.
(Deliberazioni).
1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
Art. 12.
(Pubblicità dei lavori).
1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.
4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.
TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA
Art. 13.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).
1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.
2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non puo' essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
Art. 14.
(Attività istruttoria).
1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.
3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Art. 15.
(Esame di testimoni e confronti).
1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.
2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.
Art. 16.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).
1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.
Art. 17.
(Falsa testimonianza).
1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.
Art. 18.
(Denuncia di reato).
1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.
3. Qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Commissione, nonchè ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Analogamente, il Presidente procede alle comunicazioni di cui al presente comma anche nei confronti dei componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva in relazione ai reati di cui agli articoli 256, 256-bis, 257, 261-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Presidente della Commissione tiene conto della eventuale ricorrenza delle condizioni di cui al comma 3 nei confronti dei componenti della Commissione ai fini dell'assegnazione e dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 19.
(Archivio della Commissione).
1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere.
4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.
5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.
6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.
Art. 20.
(Relazioni al Parlamento).
1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.
Art. 21
(Pubblicità di atti e documenti).
1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.
2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.
3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Art. 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.
2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.
Art. 23*.
(Collaborazioni esterne).
1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di dodici unità. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni, ed i relativi curricula, sono comunicati alla Commissione e pubblicati sul relativo sito Internet. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità, ovvero, in alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.
3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa previsione disposta dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, revoca i collaboratori esterni nei confronti dei quali ricorrano le condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n.132 di cui all'art.18 del presente regolamento.
5. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.
* articolo modificato nella seduta del 2 ottobre 2014.
Art. 24.
(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).
1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.