Parlamento.it

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Regolamento interno della Commissione di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

(approvato nella seduta del 15 ottobre 2014)

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili).

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge n. 82 del 30 maggio 2014, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Organizzazione).

  1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

  2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione).

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza).

  1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

  3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente:

   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

   b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

   c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

   e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

  2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di delega, la seduta è presieduta dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

  3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni utili all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

  1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

  3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

  4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute).

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

  2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da un quarto dei componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni).

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

  2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti chieda la votazione nominale. I richiedenti la votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori).

  1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le deliberazioni della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

  3. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 5 della legge istitutiva.

  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 14.

(Attività istruttoria).

  1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

  2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

  3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

  4. Con riferimento a specifici approfondimenti, l'attività istruttoria può essere affidata dal Presidente, per un tempo determinato, ad uno o più comitati coordinati dallo stesso Presidente o da un suo delegato. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal Presidente tenendo anche conto delle richieste dei Gruppi presenti nella Commissione. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione sull'attività svolta. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il Presidente può autorizzare la partecipazione di collaboratori esterni alle attività dei comitati.

Art. 15.

(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

  3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.

(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.

(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

  3. Qualora nel corso dell'inchiesta emergano notizie di reato, il Presidente ne informa l'autorità giudiziaria e di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

Art. 19.

(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche agli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni al Parlamento).

  1. La Commissione presenta relazioni al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

  2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

  4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti).

  1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

  2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

  3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, adotta le relative deliberazioni, che sono comunicate alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

  2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione, che può essere a titolo gratuito oppure prevedere la corresponsione di un rimborso spese o, in alternativa, di una indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto, nella misura massima determinata dall'Ufficio di presidenza, esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati e afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

  3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 5, comma 8, della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Ciascun collaboratore esterno riferisce al Presidente e, quindi, all'Ufficio di presidenza circa l'esecuzione del proprio incarico e gli esiti dell'attività svolta; può assistere alle sedute della Commissione, se autorizzato dal Presidente; riferisce alla Commissione ogniqualvolta ne sia richiesto dal Presidente o ciò sia deliberato dall'Ufficio di presidenza.

  4. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.